Essendo il DPCM un provvedimento amministrativo, in carenza di adeguate motivazioni, si mostra come atto ingiustificato, se non addirittura arbitrario.Obbligo uso delle mascherine nelle scuole primarie non è motivato
Nel caso specifico, i Magistrati ritengono meritevole di approfondimento giuridico l’imposizione a « l’uso della mascherina, in modo incondizionato sul tutto il territorio nazionale, – durante l’intero orario scolastico – anche ai bambini di età compresa fra i sei e gli undici anni ». « Dal DPCM impugnato – proseguono i Magistrati – non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche “al banco” e con distanziamento adeguato ». Nello specifico, sempre in riferimento all’obbligo di mascherina per i bambini della scuola primaria (under 11), il TAR del Lazio sostiene che nei provvedimenti del premier Conte è assente « specifica istruttoria [basata] sulla “situazione epidemiologica locale” di ciascuna regione, sul “contesto socio-culturale” in cui i bambini vivono, come suggerito dal CTS nel verbale n. 104 ». Mancano, altresì, nei DPCM di Conte, valutazioni scientifiche sulle « ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata ». In definitiva, imporre la mascherina ai bambini nelle “zone gialle” sarebbe attualmente scientificamente ingiustificato.