Di seguito le principali novità, che riguardano prevalentemente il settore del florovivaismo:
•Viene ribadita l’assenza di conseguenze penali per l’agricoltore la cui coltivazione superi il limite dello 0,2% di THC, fino allo 0,6%
•Viene consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato
•Non è contemplata la riproduzione per via agamica (talea) di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati
•Così come l’agricoltore, anche il vivaista deve conservare il cartellino delle sementi acquistate per non meno di 12 mesi
•La vendita delle piante è consentita senza autorizzazione
•Le importazioni di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242, ma devono comunque rispettare la normativa dell’Unione Europea in materia
Infine, con grande enfasi da parte del settore, si legittima la produzione di infiorescenze, citandole per la prima volta in un testo ufficiale, sostenendo che esse:
“rientrano nell’ambito […] delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole […] e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti”
Abbiamo chiesto un parere sulla Circolare Ministeriale n. 5059 all’Avvocato Alberto Fortino, penalista fondatore dello Studio Legale Legent, nome noto nell’ambiente della giurisprudenza capitolina.
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