di Davide Casaleggio
Oggi la polizia postale ha individuato l’hacker che aveva attaccato Rousseau la scorsa estate. La sua casa è stata perquisita ed è ora indagato con l’accusa di accesso abusivo a sistema informatico. Ringrazio a nome dell’Associazione Rousseau gli uomini e le donne della polizia postale e del Cnaipic, il Centro nazionale contro i crimini informatici, che hanno condotto le indagini.
N.B. : Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
Ai sensi dell’art. 615-ter del codice penale italiano, esso costituisce reato commesso da colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
La norma è stata introdotta con la legge 23 dicembre 1993, n.547, su sollecitazione comunitaria a seguito della raccomandazione 13 settembre 1989, n.9, del Consiglio dell’Unione europea, con la quale si suggerivano misure per la repressione del crimine informatico. La legge segue peraltro da vicino la revisione delle norme a tutela del diritto d’autore[3], con la quale si è estesa all’ambito informatico la protezione dei diritti sulle opere dell’ingegno, includendovi il software.
Sanzioni e aggravanti
La pena ordinaria prevista per il delitto, perseguibile a querela della parte offesa salvo che non ricorra alcuna fra le previste circostanze aggravanti, nel qual caso sarebbe procedibile d’ufficio, è la reclusione fino a 3 anni. La pena è la reclusione da uno a cinque anni se:
- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il colpevole per commettere il fatto usi la violenza contro cose o persone, ovvero se è palesemente armato
- dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
La pena è inoltre da 1 a 5 anni se i fatti previsti al comma I riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, mentre è da 3 a 8 anni se gli ora detti sistemi sono oggetto di quanto di cui al comma II.
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