Il Governo raggiunge l’accordo, passa la linea Fedeli.
L’obbligatorietà ci sarà ma soltanto per asili nido e scuole materne, cioè per i bambini da 0 a 6 anni. Per le scuole dell’obbligo, invece, la mancata vaccinazione porterà a una sanzione pecuniaria nei confronti dei genitori, come chiesto da Fedeli e criticato da più parti nel mondo della sanità (ad esempio dalle società scientifiche).
Inoltre si allarga di molto il numero di vaccini obbligatori, che passano da 4 a 12. Quindi vengono ricompresi in questa categoria quelli un tempo considerati facoltativi, tra i quali anche l’mprv (morbillo, parotite, rosolia e varicella) e i due contro la meningite, di ceppo B e C
Un decreto-legge[1][2] (pl. decreti-legge e abbreviato in d.l.), anche scritto decreto legge,[3][4][5] nell’ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’art. 77 e 72 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. È inoltre regolato ai sensi dell’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Talvolta viene definito anche come “decreto catenaccio”.[2]
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Sorgente: Vaccini, approvato il decreto sull’obbligo per nidi e materne